Speciale referendum

Democrazia maggioritaria o tirannia della maggioranza?

di Michelangelo Bovero

  1. Verso l’autocrazia elettiva

Sostengo — non da ieri, da parecchio tempo — che negli ultimi decenni del XX secolo e nel primo scorcio del XXI, non solo in Italia ma quasi dovunque nel mondo, si è sviluppato ed è tuttora in corso un processo di degenerazione della democrazia costituzionale, grandiosa costruzione della cultura politica e giuridica del secondo dopoguerra.

Il processo degenerativo ha molti aspetti. Luigi Ferrajoli, che della democrazia costituzionale è il maggior teorico, ha più volte richiamato l’attenzione su quello che egli identifica e descrive come «processo decostituente», su più livelli. Chi vi parla, guardando alla dimensione propriamente politica del fenomeno, ha provato a porre in evidenza le tendenze autocratizzanti. Il canale istituzionale principale entro cui scorrono queste tendenze — o meglio: il canale da esse scavato, attraverso il quale le tendenze autocratizzanti si fanno strada, avanzano e si affermano — è il mutamento nella forma di governo: mutamento di fatto, più o meno incisivo e profondo ma a costituzione invariata, com’è accaduto un po’ dappertutto e forse soprattutto in Italia nell’ultimo ventennio; oppure (o anche) mutamento di diritto, mediante modificazioni del testo costituzionale, nonché di rilevanti leggi ordinarie, come la legge elettorale, che inducono a loro volta alterazioni nella forma di governo. È questo, a mio giudizio, il caso della riforma su cui siamo chiamati a pronunciarci con il prossimo referendum. La mia tesi è che questa riforma nel suo complesso, e in sinergia con la nuova legge elettorale, adatta la forma dell’ordinamento giuridico alla sostanza di quelle tendenze politiche, favorendo l’instaurazione di un regime di autocrazia elettiva.

Per poter illustrare questa tesi e provare ad argomentarla, ritengo indispensabile introdurre una serie di precisazioni stipulative sul significato delle principali formule linguistiche che userò: «forma di stato», «forma di governo», accanto alle quali aggiungo «forma di regime».

  1. Il modello dello Stato rappresentativo

L’espressione «forma di stato» è piuttosto ambigua ed elastica, o almeno non mi pare si possa riscontrare nella letteratura un uso prevalente consolidato, con un profilo netto e preciso. In genere tendo a non impiegarla, per evitare malintesi e confusioni. Con questa formula viene indicata una molteplicità troppo vasta di caratteri che contribuiscono a modellare la configurazione complessiva di un ordinamento statale. Bobbio — dopo aver osservato che «gli elementi di cui si tiene conto per distinguere le forme di stato» sono alquanto eterogenei, e che per questo non solo le forme (cioè, i tipi) di stato ma le stesse tipologie (cioè, le classificazioni) delle forme di stato sono tanto varie e mutevoli da rendere difficile e sempre controversa la loro trattazione — propone, per mettere «un po’ d’ordine nella materia», di considerare «due criteri principali»: in base al primo, che chiama semplicemente «storico», si distinguono in sequenza le forme dello stato feudale, dello stato di ceti, dello stato assoluto e dello stato rappresentativo; in base al secondo criterio, «relativo alla maggiore o minore espansione dello stato nei riguardi della società», si distinguono per un verso lo stato confessionale e lo stato laico, per l’altro verso lo stato minimo, liberal-liberista, e lo stato massimo, sociale o assistenziale.

Questo quadro concettuale mi è sempre parso difettoso, lacunoso e poco ordinato (poco «bobbiano»); in particolare la prima classificazione, quella detta «storica», sembra insoddisfacente da punto di vista teorico, per più di una ragione. Tuttavia, proprio la prospettiva storica consente a Bobbio di costruire (questa volta, da par suo) la figura dello stato rappresentativo, risultante dai differenti processi, evolutivi o rivoluzionari, che in luoghi tempi e modi diversi hanno condotto al superamento della rappresentanza cetuale e alla sua trasformazione in, o sostituzione con, la rappresentanza politica. Si delinea così il profilo di un modello di convivenza in cui i singoli membri della collettività, i cittadini come individui, mediante l’esercizio dei diritti politici di elettorato attivo e passivo concorrono a determinare la volontà pubblica; e per altro verso — bisogna aggiungere — il potere di esprimere, di eseguire e di applicare la volontà pubblica viene suddiviso e articolato in una pluralità di organi distinti e separati. La forma di stato rappresentativo (aggiungo: a poteri divisi), «quale si è venuto formando in Europa negli ultimi tre secoli è ancora oggi — osserva Bobbio — il modello ideale delle costituzioni scritte che si sono venute affermando in questi ultimi decenni, anche là dove di fatto sono sospese o male applicate».  

3. Forma di regime e forma di governo

Questo modello sopporta molte possibili declinazioni, che dipendono principalmente da due classi di variabili: nel mio dizionario, la «forma di regime» e la «forma di governo». In molti contesti del linguaggio corrente, e spesso anche da parte di chi si esprime nei linguaggi specialistici della teoria del diritto e della teoria politica, i due termini «regime» e «governo» vengono usati scambievolmente, come nelle formule «regime democratico, o non democratico» e «governo democratico, o non democratico». Ritengo sia opportuno attribuire a ciascuno di questi termini, «regime» e «governo», e alle corrispondenti espressioni «forma di regime» e «forma di governo», un significato stipulativo specializzato, in modo da poter distinguere e mantenere analiticamente separati due aspetti differenti, pur se contigui, degli ordinamenti politici.

Chiamo «regimi» quelle configurazioni tra loro alternative del rapporto di potere politico, ossia del rapporto tra governanti e governati, i cui caratteri essenziali sono definiti dalle regole che disciplinano la titolarità e l’esercizio dei diritti politici, intesi i diritti politici come quei (quella classe di) diritti fondamentali che riguardano appunto la partecipazione degli individui al potere politico, cioè alla formazione delle decisioni collettive. Sono le norme di competenza e di procedura che Bobbio ha chiamato «regole del gioco» e che, nel suo linguaggio semplificante, stabiliscono il chi e il come delle decisioni collettive: quali e quanti soggetti abbiano il diritto-potere di aver parte nel processo decisionale politico, ovvero chi sia titolare dello ius activae civitatis e in base a quale criterio di attribuzione dello status di cittadino; e in che modo la partecipazione dei cittadini a questo processo debba svolgersi, ad esempio in base a quale sistema elettorale. Seguendo la lezione di Kelsen e di Bobbio, i tipi di (quelli che io chiamo) regimi — tipi ideali nel senso weberiano — sono due e soltanto due, autocrazia e democrazia, ciascuno dei quali include numerose specie e sottospecie.

Chiamo «forme di governo» (dove il termine governo ha ovviamente il senso lato di gubernaculum e non quello tecnico di «esecutivo») le diverse varianti possibili dell’architettura istituzionale, della taxis ton archon, in uno stato rappresentativo a poteri divisi, ciascuna delle quali caratterizzata da uno specifico complesso di rapporti tra gli organi dotati di funzioni propriamente politiche, concernenti l’assunzione delle decisioni collettive: principalmente, il parlamento e il governo (questa volta nel senso tecnico di cabinet). Le classificazioni delle forme di governo sono molte e più o meno complicate; le classi principali che compaiono nella maggioranza di esse sono il parlamentarismo e il presidenzialismo. Sottolineo: la distinzione tra forma di governo parlamentare, presidenziale ecc. è altra dalla distinzione tra autocrazia e democrazia, è fondata su un criterio diverso e riguarda una dimensione diversa dell’ordinamento politico. Il punto è: al di là della distinzione analitica, vi sono relazioni tra le due dimensioni? La forma di governo può influire sulla forma di regime? Questo è il nostro problema.

Michel Troper ha recentemente (ri-)costruito una distinzione simile a quella da me proposta, ma a termini invertiti: «I costituzionalisti francesi distinguono le forme di governo dai regimi politici. Le forme di governo sono definite in base a vari criteri, che danno luogo a classificazioni molteplici, sia considerando la natura del titolare della sovranità (nelle classificazioni antiche: monarchia – aristocrazia – democrazia, oppure, secondo Montesquieu, dispotismo – monarchia – repubblica; nelle classificazioni più moderne: autonomia – eteronomia o autocrazia – democrazia); sia guardando al modo in cui il potere è esercitato (governo autoritario – governo liberale). I regimi politici, d’altra parte, sono definiti in riferimento a una classificazione secondaria, interna alla classe delle forme di governo democratico: le democrazie si dividono in dirette e rappresentative. I regimi politici sono allora le differenti varietà della democrazia rappresentativa, a seconda del modo in cui è disciplinata la separazione dei poteri: regime assembleare, regime parlamentare, regime presidenziale, regime semi-presidenziale, eccetera».

Mi piacerebbe poter adottare questo modello (linguistico) francese, che ritengo più pertinente, per ragioni storico-filologiche, nel modo di accoppiare le espressioni alle definizioni, cioè di nominare le due classi di variabili; ma una scelta come questa contrasterebbe vanamente con l’uso ormai consolidato, in italiano e non solo, di indicare come forme di governo il parlamentarismo, il presidenzialismo eccetera. Troper aggiunge un’osservazione: «Sembra che in italiano le due espressioni [forma di governo e forma di regime, o regime politico] siano sinonime»; e sottintende che la mancata distinzione potrebbe, almeno in qualche caso, produrre confusioni e difficoltà nell’analisi dei problemi reali. Credo sia proprio questo il nostro caso. Ma difficoltà analoghe, a mio avviso, provoca anche la caratterizzazione, adottata da Troper, delle differenti articolazioni della divisione dei poteri — cioè dei «regimi politici», secondo l’uso francese, o delle «forme di governo», secondo l’uso italiano — come varianti istituzionali interne alla democrazia rappresentativa. Propongo un paradigma teorico diverso, articolato in due momenti: il primo riguarda il rapporto tra forma di stato e forma di regime, il secondo concerne il rapporto tra forma di regime e forma di governo.

  1. Stato, regime, governo: relazioni variabili

Suggerisco, in primo luogo, di considerare forma di stato e forma di regime, nei significati sopra definiti e nelle alternative indicate (stato rappresentativo o non rappresentativo, regime democratico o autocratico), come variabili reciprocamente indipendenti: uno stato rappresentativo può avere differenti regimi, può essere retto a regime democratico ma anche non democratico, com’è ad esempio il caso dei cosiddetti stati liberali dell’Ottocento, che erano per l’appunto rappresentativi ma non democratici; per converso, e analogamente, democratico può essere il regime di uno stato rappresentativo ma anche di uno stato non rappresentativo, com’è ad esempio il caso della democrazia diretta degli antichi, secondo il suo modello idealizzato. Allo stesso modo, autocratico può essere il regime non solo di uno stato non rappresentativo ma anche di uno stato rappresentativo, ad esempio là dove la (composizione dell’organo di) rappresentanza politica scaturisca da un suffragio censitario ristretto. L’oligarchia è una delle specie dell’autocrazia, e può essere il regime di uno stato rappresentativo; ma lo è anche (una specie dell’autocrazia) quella che io chiamo pleonocrazia: con questo termine, di mio conio, indico una sorta di oligarchia maggioritaria, ovvero, per quanto possa suonare ossimorico, un’oligarchia non «dei pochi» ma «dei più», che è quella che si instaura quando il processo politico, a partire dal momento elettorale, viene congegnato in modo da attribuire tutto il potere, indiscusso e irrevocabile (fino alle successive elezioni), a una parte del popolo, ancorché questa sia la «parte maggiore». Intendo così suggerire un’idea affine a quella evocata dall’espressione tocquevilliana di «tirannia della maggioranza». Questa specie dell’autocrazia — il regime pleonocratico è tale in quanto instaura un flusso discendente del potere sulle minoranze, una forma di oppressione che può anche essere una servitù volontaria, qualora tutti abbiano accettato di giocare a questo cattivo gioco, non democratico: «chi vince piglia tutto» — si fonda sull’istituto delle elezioni a suffragio universale: ne consegue che il suffragio universale non è una condizione sufficiente di democraticità. E i caratteri che identificano questo regime, la pleonocrazia, la «crazia» della maggioranza, come un regime autocratico si rivelano in modo ancor più sfrontato — si potrebbe dire: come una tirannia non più soltanto quoad exercitium ma anche ex defectu tituli — quando si tratti di una maggioranza «finta»: maggioranza del paese legale ma non del paese reale, frutto di tecniche alchimistiche in grado di transustanziare una minoranza di voti elettorali nella maggioranza assoluta (o più che assoluta) dei seggi parlamentari.

In secondo luogo, invito a considerare che non ogni forma di governo, ossia non ogni articolazione e distribuzione delle funzioni propriamente politiche in uno stato rappresentativo a poteri divisi, è compatibile con il tipo di regime democratico. Se si vuol mantenere un regime democratico, il disegno delle istituzioni, l’architettura dei pubblici poteri, e specificamente il complesso dei rapporti tra l’organo della rappresentanza, il parlamento, e l’organo (cosiddetto) esecutivo, il governo-cabinet, dev’essere idoneo a canalizzare il processo decisionale politico in modo da favorire l’autodeterminazione collettiva di una universitas di soggetti liberi ed eguali (è la mia definizione minima di democrazia): favorire, non imbrigliare, non ostacolare o deviare o bloccare o travolgere o addirittura capovolgere il flusso ascendente del potere, secondo l’immagine kelseniana della democrazia, contrapposta a quella dell’autocrazia dove le decisioni politiche piovono dall’alto sulle teste dei consociati. Questo è il parametro per giudicare dei gradi di compatibilità delle forme di governo con il regime democratico. Tutti ricordano il giudizio di Kelsen: la repubblica presidenziale è una democrazia in cui «l’elemento autocratico è relativamente forte». Ebbene, le forme di parlamentarismo presidenzializzato, o di «premierismo sparlamentarizzato», ovvero di una sorta di governo di gabinetto con parlamento depotenziato, subordinato, esautorato, corrono il rischio di essere peggiori: di capovolgere la democrazia in autocrazia.

Muovendomi entro l’orizzonte di questo paradigma concettuale, svolgerò alcune considerazioni analitiche non tanto sulla lettera della riforma — compito che lascio doverosamente ai giuristi — quanto sul suo spirito, sul progetto politico (in senso lato) che la anima, sul modello di convivenza cui si ispira. Per questo richiamerò l’attenzione sia sulla legge elettorale, che nel mio paradigma teorico concerne più direttamente la dimensione della forma di regime, sia sulla forma di governo.   Comincio da quest’ultima.

5. Capovolgimento dei rapporti tra parlamento e governo

La natura di una forma di governo è definita dalle norme — o meglio: dal grado di effettività delle norme della costituzione formale — che regolano l’attribuzione e distribuzione delle funzioni politiche a diversi organi istituzionali e disciplinano l’intreccio dei poteri reciproci di questi organi; ma è modellata anche, e forse ancor più, dai comportamenti reali degli organi e dai modi di funzionamento concreto dei loro rapporti, sul piano della costituzione «vivente» (o materiale). È un fatto generalmente riconosciuto che negli ultimi tre o quattro decenni tutti o quasi gli stati rappresentativi retti da regimi che continuiamo a chiamare democratici hanno conosciuto, sia pure con modi tempi e ritmi diversi, uno scivolamento del baricentro del potere politico, il potere di decisione collettiva, dalle assemblee rappresentative ai vertici degli esecutivi, determinando — spesso o per lo più a costituzioni formali invariate — una supremazia dei governi (cabinet) sui parlamenti. I veri sovrani, oggi, sono gli esecutivi, se proprio dobbiamo seguire l’uso ormai invalso di designare con questo termine i poteri decisivi in ogni ambito e ad ogni livello; un uso distorto e ingannevole, giacché in senso proprio dovrebbe essere chiamato «esecutivo» un potere subordinato, cui spetti per l’appunto il compito di «(e-)seguire» e tradurre in atto le direttive e le decisioni di un potere superiore: nel lessico che abbiamo ereditato da Montesquieu, del potere legislativo, affidato all’organo della rappresentanza politica.

In Italia, abbiamo assistito alla progressiva deformazione del parlamentarismo quasi puro istituito dalla Costituzione del ’48, fino al capovolgimento dei rapporti tra governo e parlamento. Quel che mi preme osservare è che questo capovolgimento, plasmate col tempo le prassi istituzionali correnti, non viene più percepito come tale, bensì come un assetto regolare e legittimo, una situazione normale. Un giovane collega mi ha raccontato che uno studente all’esame di diritto costituzionale, invitato ad illustrare il significato del voto di fiducia, ha risposto: «è l’atto con il quale il parlamento giura fedeltà al governo». Nelle ultime stagioni politiche — compresa quella in corso, nonostante la vistosità del ricambio ai vertici delle istituzioni —, con l’abuso del ricorso al voto di fiducia, alla decretazione d’urgenza, nonché alla legislazione delegata, e con l’invenzione di sempre nuovi marchingegni che stravolgono la dialettica parlamentare, siamo giunti molto vicino ad una situazione assimilabile all’esercizio del potere politico per decreto governativo. Ha scritto di recente Luigi Ferrajoli: «Già oggi, tra decreti-legge, leggi delegate e leggi di iniziativa governativa, circa il 90% della produzione legislativa è di fonte governativa». A questo punto, ci si potrebbe chiedere: e allora, la legge di revisione costituzionale? Che cosa aggiunge, o che cosa toglie, che cosa modifica? A che cosa serve? Ancora Ferrajoli: «La cosiddetta revisione equivale alla costituzionalizzazione e al perfezionamento di questo processo di verticalizzazione e concentrazione dei poteri nell’esecutivo, al quale essa assegna corsie privilegiate e tempi abbreviati — l’approvazione entro settanta giorni — per i disegni di legge “indicati come essenziali per l’attuazione del programma di governo”». Ebbene: se il referendum del 4 dicembre confermerà in vigore la legge di revisione costituzionale Renzi-Boschi (sedicente revisione, in realtà instaurazione costituzionale), forse il governo non avrà più bisogno di abusare di certe norme: forse gli sarà sufficiente usare i canali predisposti per l’attuazione dell’indirizzo politico definito nel suo programma e sostenuto dalla sua maggioranza  — «sua» anche nel senso che, grazie all’investitura elettorale del «capo» (articolo 2, comma 8 della legge elettorale detta italicum), ne dispone.

6. Tentativi di riforma falliti, mutamenti di fatto riusciti, ideologia maggioritaria

Non pochi studiosi si sono esercitati nel ricostruire la storia dei tentativi di riforma costituzionale in Italia. Credo che la ricostruzione di questi tentativi falliti risulti più utile e illuminante quando è condotta in parallelo e intersecata con quella dei mutamenti di fatto via via concretamente intervenuti nella struttura e nella dinamica dei rapporti tra le istituzioni, specificamente tra parlamento, governo e capo dello stato, ossia nella costituzione materiale della forma di governo, e con quella delle trasformazioni del sistema politico-partitico; ma anche con la storia delle molteplici e successive elaborazioni teoriche, dottrinali (o ideologiche), da parte della cultura giuridica e politica, di progetti che solo in parte coincidono con le proposte avanzate dalle varie commissioni per le riforme istituzionali. In questo modo, ricostruendo questa triplice storia, si possono rintracciare e riesaminare col senno di poi le vie tortuose attraverso le quali si è sviluppata l’ostilità — più o meno netta oppure sfumata, ma con l’andare del tempo certamente sempre più ampia e diffusa — verso la sinergia tra la forma parlamentare e il sistema elettorale proporzionale; è cresciuta la convinzione che siano da imputare a quella sinergia la debolezza, l’instabilità e l’inefficienza dei governi; è maturata l’idea di svincolare dalla volontà del parlamento la formazione del governo e di attribuirla invece al corpo elettorale, prima accoppiando all’elezione dei parlamentari l’indicazione del capo dell’esecutivo, poi escogitando un modo per garantire al governo e al suo capo una maggioranza parlamentare. E se questa non corrisponde ad una maggioranza di voti elettorali, tanto peggio per la rappresentatività dell’organo rappresentativo. Tanto peggio per l’eguaglianza politica dei cittadini, che può e deve essere sacrificata alla «governabilità».

Anche la genesi dell’idea di governabilità merita una ricostruzione e un’analisi teorica. Nei primi anni Ottanta, Bobbio invitava a distinguere tre figure dell’in-governabilità (in negativo). La prima corrisponde alla situazione di conflitto antagonistico e insuperabile tra una pluralità di gruppi e di forze anche armate: uno stato di natura reale, di cui Bobbio allora indicava come esempio il Libano; oggi potremmo indicare la Siria. La seconda figura è quella che viene delineata nel contributo di Huntington al famoso rapporto sulla governabilità delle democrazie, scritto nel 1975 insieme a Crozier e Watanuki: consiste nella difficoltà estrema di conciliare le contrastanti domande, gli input, che il corpo sociale rivolge al sistema politico, e nella conseguente crisi del sistema che non riesce a rispondere con output coerenti e soddisfacenti. La terza figura, Bobbio la chiamava «ingovernabilità all’italiana», e consiste nella cronica difficoltà di formare coalizioni e governi stabili ed efficienti, e nella conseguente «crisi permanente». Ma Bobbio non ne attribuiva la responsabilità alla costituzione: specificamente, né al parlamentarismo, né al proporzionalismo, che egli ha sempre difeso. Pochi anni prima aveva scritto un articolo intitolato La costituzione non ha colpa. Diceva che le costituzioni, le regole del gioco, non possono nulla se il gioco è condotto da cattivi giocatori (tutti, anche i cittadini). E invece è prevalso largamente nella classe politica l’atteggiamento opposto, appunto quello di dare la colpa alla costituzione. Così, per un verso, ha preso corpo di fatto un’architettura istituzionale non conforme alla costituzione, in cui l’esecutivo si è via via affermato come il supremo potere legiferante, baricentro di un tipo di regime fondato su un’ideologia maggioritaria; e per l’altro verso si è continuato ripetutamente a reclamare per questo corpo, anche da parte dei sommi vertici delle istituzioni, un nuovo vestito costituzionale.

7. Democrazia maggioritaria o autocrazia elettiva?

L’idea politica, il modello di convivenza che è venuto così a delinearsi si pone in continuità con una variegata corrente di pensiero e di elaborazioni dottrinali che trae origine dalle teorie cosiddette realistiche della democrazia affermatesi nel Novecento in contrasto con la corrente kelseniana (e bobbiana): basti menzionare Schumpeter e Duverger. Da quella sorgente principale sono scaturite in Italia la nozione e la teoria della «democrazia immediata», formulate da Serio Galeotti nell’ambito del «gruppo di Milano» coordinato da Gianfranco Miglio, e la nozione e teoria della «democrazia maggioritaria», il cui principale autore da noi è Gianfranco Pasquino. La formula in realtà è ricavata da un fortunato lavoro di Arend Lijphart; ma la nozione stessa è stata alquanto rielaborata e precisata. Provo ad offrire una ricostruzione sintetica, spero non deformante, dei capisaldi di questa teoria. In una «democrazia maggioritaria», secondo i suoi sostenitori, le elezioni politiche hanno la funzione prima ed essenziale di designare il governo, conferiscono ad un soggetto collettivo, partito o coalizione, e ad un soggetto individuale, il suo «capo», un mandato a governare, e insediano un governo di legislatura. Un governo di legislatura, insediato dagli elettori, richiede — dicono sempre i terorici di questa forma — un sistema elettorale (con effetto) maggioritario; anzi richiede un sistema di ballottaggio con inevitabile personalizzazione del confronto politico. Sono ovviamente necessari — aggiungono — controlli e contrappesi, ma un premier eletto direttamente dal popolo deve poter contare su una maggioranza parlamentare solida e disciplinata (e questa è impossibile che scaturisca da un sistema proporzionale, sottolineano) e non può essere sostituito dai parlamentari; anzi, sono i parlamentari che eventualmente debbono cadere con lui: simul stabunt, simul cadent. Non è chi non veda trasparire qui i caratteri identificanti del sistema in vigore nelle nostre regioni. Ma non vorrei dare a qualcuno suggerimenti ulteriormente peggiorativi…

Un simile modello di organizzazione della convivenza politica, o una qualche sua variante, viene da tempo presentato dai suoi sostenitori come una specie matura e particolarmente raccomandabile del regime democratico. Questa visione teorica è frutto di una interpretazione (per me) non condivisibile della nozione di democrazia dei moderni, visione che si fonda su due idee elementari, assunte come assiomi: la democrazia si risolve in ultima istanza nel potere della maggioranza; il suffragio universale è il contrassegno inequivocabile della democrazia dei moderni, e legittima come democratico ogni suo esito. Si tratta a mio giudizio di idee semplificate e controvertibili: da un lato, il principio di maggioranza non è la regola regina della democrazia (né degli antichi, né dei moderni), e la «crazia» della maggioranza può essere tirannica, cioè antidemocratica; dall’altro lato, anche un’autocrazia può essere elettiva. Ho argomentato analiticamente queste affermazioni altrove. Qui mi limito in estrema brevità a formulare le seguenti tesi, contro l’idea stessa di democrazia maggioritaria e la declinazione di essa che si può rintracciare nella concezione che ispira la riforma del testo costituzionale e della legge elettorale. In primo luogo, l’investitura elettorale di un «capo», di una «guida» della nazione (in latino: dux), non è democratica in alcun senso plausibile: nell’atto stesso con cui legittima «dal basso» il vertice dell’esecutivo, dotato di poteri preponderanti su ogni altro organo, inverte il flusso ascendente del potere, capovolge la democrazia. Si potrebbe parafrasare Rousseau, adattando e correggendo una sua celebre affermazione (per renderla condivisibile, mentre nella formulazione originaria non lo è): gli italiani credono di essere liberi, ossia di compiere un atto di autodeterminazione, quando votano per designare il primo ministro; un istante dopo ne diventano sudditi, ne subiscono il potere, soprattutto quanti (le minoranze) non avendo votato per il candidato vincente non avranno alcun potere di far pesare il proprio orientamento intorno ai problemi pubblici nel processo decisionale politico. In secondo luogo, là dove un governo-cabinet impera sul parlamento, essendo stato dotato ex lege di una maggioranza prefabbricata, e la maggioranza parlamentare impera sulle minoranze, avendo il potere di decidere da sé (appunto, a maggioranza) anche su quasi tutte le materie che coinvolgono le garanzie, le tutele e i diritti delle minoranze, siamo in presenza di una tirannia della maggioranza, di un potenziale esercizio tirannico del potere dei più, nel mio lessico di una pleonocrazia, che è una specie dell’autocrazia: qui la maggioranza, come diceva Edoardo Ruffini, diventa il lupo della favola. In terzo luogo, là dove la maggioranza parlamentare che sostiene il governo, o meglio, di cui il governo dispone, sia una maggioranza fittizia, artefatta, creata da un marchingegno elettorale che ha transustanziato una minoranza di voti elettorali in una maggioranza più che assoluta di seggi parlamentari, la maggioranza diventa — l’ho già accennato — un tyrannus non solo quoad exercitium ma anche ex defectu tituli: come diceva Kelsen, abbiamo in realtà la dominazione di una minoranza sulla maggioranza, un’oligarchia a cui la legittimazione elettorale conferisce una apparenza di democraticità. Dico drasticamente: il premio di maggioranza come tale — peggio se è un premio alla maggior minoranza, o anche alla minoranza preferita in un ballottaggio — è incompatibile con la definizione minima della nozione di democrazia. La democrazia, come autodeterminazione collettiva di individui eguali nel diritto-potere di aver parte nel processo decisionale politico, esige che ogni orientamento politico, purché abbia raggiunto una soglia minima di consensi, abbia la possibilità di contare, di farsi sentire, di pesare nella deliberazione parlamentare nella misura corrispondente al suo peso nell’elettorato. Altrimenti il parlamento, l’organo della rappresentanza politica, non è in realtà rappresentativo. E una democrazia rappresentativa, se non è rappresentativa, non è democrazia.

Due corollari. Non si dica che la transustanziazione di minoranze in maggioranze avviene in tutti gli stati rappresentativi che adottano sistemi elettorali (con effetti) maggioritari, che questi stati sono la maggioranza, e che i loro regimi sono da tutti riconosciuti come democratici. L’argomento per cui «il tale istituto o il tale fenomeno si riscontra in Inghilterra o in Francia o negli Stati Uniti, dunque non è in contrasto con la democrazia» è logicamente fallace, anzi è fondato su un pregiudizio. Dei regimi reali (non dei modelli ideali, degli idealtipi) si può dire che siano più o meno democratici, più o meno autocratici; ma se il regime è fondato su un sistema elettorale che comprende il premio di maggioranza, la democrazia è scesa sotto la soglia della sufficienza.

E non si dica che al parlamento sul governo, e alle minoranze sulla maggioranza, resta comunque la funzione di controllo: una funzione essenziale e «democratizzante». Che cosa significa che la minoranza controlla la maggioranza, o che il parlamento controlla il governo, se il governo e la sua maggioranza hanno il potere di imporre ogni sorta di decisioni, anche le più assurde o sfacciatamente inique, come già dimostra ad abundantiam la storia italiana dell’ultimo ventennio?

8. Chi vota come e perché

Concludo. Hanno ragione quanti sottolineano e insistono che questa riforma nella sua sostanza, nel suo spirito, è stata lungamente attesa da molti, in vari modi prefigurata e preparata, a più riprese tentata e ritentata elaborando e promuovendo di volta in volta tanti progetti, specificamente diversi ma a ben vedere congeneri, perché convergenti verso un unico scopo, più o meno ben definito o bene interpretato: quello di instaurare una democrazia decidente, efficiente, stabile, governabile, e chi ha più aggettivi più ne metta. Per questo, costoro invitano a votare Sì. Sfortunatamente per essi, hanno anche ragione, a mio giudizio, quanti osservano che il testo della riforma è talmente mal scritto, il suo disegno complessivo è talmente mal congegnato, da rendere improbabile se non impossibile il conseguimento di quello scopo. E per questo invitano a votare No.

Chi vi parla si riconosce in un terzo gruppo di persone, che invitano a votare No perché non condividono lo scopo. Anzi: rifiutano l’idea politica che ispira la riforma, avversano il progetto di società che essa persegue, l’architettura della convivenza che vuol costruire; deplorano i metodi adottati per condurla a compimento; additano le storture dei singoli elementi principali, dei pilastri portanti; mostrano la natura e i rischi della strategia complessiva e degli esiti che essa produce: la strategia di alterare la forma di governo in senso anti-parlamentare, anche attraverso una nuova legge elettorale sproporzionale e anti-rappresentativa, per instaurare una nuova forma di regime. Un regime che vorrebbe essere una specie pregiata del genere democrazia: la cosiddetta democrazia maggioritaria. E che invece io ritengo debba essere riconosciuto come una forma di autocrazia elettiva, travestita di apparenze democratiche.

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